ITA Sport Press
I migliori video scelti dal nostro canale

gazzanet

Ufficiale – Pro Piacenza escluso dal campionato di Serie C

Dopo la farsa del match perso 20-0 contro il Cuneo, i rossoneri sono stati rimossi dalla terza serie

Redazione ITASportPress

Serviva per forza dare vita alla farsa di ieri contro il Cuneo per decidere di escludere la squadra del Pro Piacenza dal campionato di Serie C? Evidentemente sì, perché proprio oggi - lunedì 18 febbraio - è arrivata l'ufficialità: la formazione rossonera non farà più parte della terza serie. Ecco il comunicato completo, in cui si legge che per il match con i piemontesi verrà data la sconfitta per 3-0.

"Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali

OSSERVA

- che nella gara in oggetto, la società Pro Piacenza ha presentato all'arbitro una distinta di gara

comprendente soltanto n. 8 calciatori;

- che la predetta distinta, all'esito di accertamenti d'ufficio, risulta annoverare solo n. 4 calciatori

regolarmente tesserati (a nome Sarr Lamine Manuel, Isufi Calvin, Migliozzi Cristiano e Cirigliano

Nicola) in quanto la richiesta di tesseramento di n. 2 calciatori (a nome Valente Gaetano e Del

Giudice Gioele) risulta essere stata respinta dalla Lega di competenza per vizi afferenti le variazioni

di tesseramento, la richiesta di tesseramento di n. 1 calciatore (a nome Di Bella Mirko) risulta

anch’essa viziata ed annullata in data odierna, mentre l'ottavo calciatore (a nome Picciarelli

Alessio) è stato dapprima inserito in distinta con qualifica di massaggiatore e, successivamente,

come atleta allo scopo di iniziare comunque la gara con il numero minimo di 7 calciatori, così come

previsto dalla Regola n.3 del Giuoco del calcio, essendo il calciatore Isufi Calvin privo di documento

di identità al momento della chiamata dell'arbitro;

- che l'arbitro, non avendo l'obbligo di verificare il regolare tesseramento dei calciatori in distinta,

ma di accertarne unicamente l'identità, prendendo atto delle dichiarazioni della società in ordine

alla posizione di tesseramento degli atleti stessi, a norma di regolamento ha fatto disputare la

gara, con i prevedibili esiti;

- che al di là delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla

società Pro Piacenza (che verranno di seguito individuate e sanzionate), preme sottolineare

l'inaccettabile comportamento della medesima società la quale, mortificando l'essenza stessa della

competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta che i calciatori della

squadra avversaria a disputare una gara "farsesca" dal punto di vista tecnico (nonché pericolosa

per l'incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati dal punto di vista agonistico),

abusando dei diritti formali certamente concessi dal regolamento, ma basati su principi di lealtà e

correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e letteralmente calpestati.

RILEVA

* come i comportamenti in esame risultino contrari alle prescrizioni:

- dell'art. 1 bis del CGS che richiede alle società ed ai loro rappresentanti, nello svolgimento di

qualsiasi attività rilevante per l'ordinamento federale, di "comportarsi secondo principi di lealtà,

correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"

- dell'art. 10.6 del CGS in ordine alla violazione delle norme federali in materia di tesseramenti,

che dichiara sanzionabili gli atti compiuti, con finalità di elusione delle predette norme, dai

rappresentanti delle società allo scopo di far partecipare ad una gara calciatori "che comunque non

abbiano titolo per prendervi parte"

- dell’art. 61.5 NOIF, avendo il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra falsamente

attestato, “con conseguente responsabilità propria e della società”, che tutti i calciatori iscritti in

lista erano regolarmente tesserati per la società e, in particolare, avendo falsamente

autocertificato, “ai sensi della Regola 3 punto 5 del Regolamento Aia che il calciatore Alessio

Picciarelli è regolarmente tesserato con la nostra società”

- degli artt. 28 e 33 delle NOIF, che identificano, quali calciatori aventi titolo a disputare le gare

ufficiali di campionati professionistici, unicamente soggetti tesserati come professionisti o giovani

di serie;

* che la responsabilità della società Pro Piacenza risulta accertata dalle chiare risultanze degli atti

ufficiali e dalla verifica documentale presso l'Ufficio Tesseramenti della Lega;

* che l'accertata responsabilità della società Pro Piacenza debba qualificarsi come "diretta" ai

sensi dell'art. 4.1 del CGS, in quanto l'attività fraudolenta dei propri dirigenti era

consapevolmente finalizzata ad impedire che la mancata presentazione alla gara in oggetto,

integrando il quarto caso di rinuncia alla disputa di una gara nel medesimo campionato, avrebbe

comportato l'esclusione della società dal campionato di competenza;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

DELIBERA

1) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva

della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

2) di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell'art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista

dall'art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di

"ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA"

3) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di €

20.000,00 (ventimila);

4) di disporre, in conformità al parere interpretativo reso dalla Corte Federale di Appello con C.U.

n. 064/CFA del 17 gennaio 2019, che:

- a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel

girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei

relativi risultati;

- a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio

2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute

con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara

fissata in calendario;

5) di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021;

6) di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019;

7) di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni

comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento".