Senza le intercettazioni non sarebbe stato possibile avere un’indagine come quella condotta dalla Dda di Catania che ha portato agli arresti dei massimi dirigenti del sodalizio etneo.
Questo strumento è stato introdotto solo lo scorso ottobre ed è contenuto all’interno del decreto del Decreto Legge 22 agosto 2014 n.119 “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasioni di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno”. convertito nella Legge 17 ottobre 2014 , n. 146 (clicca qui per scaricare il provvedimento) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.245 del 21-10-2014
In sintesi, per quanto rigurda la frode sportiva viene aumentata la reclusione fino a 9 anni. Ed è consentito inoltre l’uso di intercettazioni e legittimato l’arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari in carcere;
All’interno del provvedimento è stata stabilita una modifica modifica sostanziale all’apparato sanzionatorio della Legge n. 401/89, che ora recita: “1.Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.(…..) 3 Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000,00”
mentre in precedenza era così
“Art. 1 (Frode in competizioni sportive). – 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita’ o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione e’ influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.
L’obiettivo del legislatore è quello di emanare norme che inaspriscono l’apparato sanzionatorio nel caso in cui si vogliano alterare eventi connessi a manifestazioni sportive, così come si legge all’inizio del provvedimento: “ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni rende necessario adottare interventi urgenti finalizzati a rafforzare la prevenzione di tali fatti e a inasprire il trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili” .
Pertanto, prima, chiunque con la propria condotta poneva in essere una condotta atta ad alterare un risultato di un evento connesso a manifestazioni sportive ed ippiche, che era oggetto di scommesse, rischiava la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 2.582 ad euro 25.822. Ora con il nuovo apparato sanzionatorio la pena della reclusione è aumentata fino alla metà, e di quattro volte le multe, che arrivano a prevedere il tetto massimo di euro 100.000,00.
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