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CASO CATANIA, le intercettazioni utilizzabili grazie alla nuova legge sulla frode sportiva. Il documento

Senza le intercettazioni non sarebbe stato possibile avere un’indagine come quella condotta dalla Dda di Catania che ha portato agli arresti dei massimi dirigenti del sodalizio etneo.  Questo strumento è stato introdotto solo lo scorso...

Redazione ITASportPress

Senza le intercettazioni non sarebbe stato possibile avere un'indagine come quella condotta dalla Dda di Catania che ha portato agli arresti dei massimi dirigenti del sodalizio etneo. 

Questo strumento è stato introdotto solo lo scorso ottobre ed è contenuto all'interno del decreto del Decreto Legge 22 agosto 2014 n.119 “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasioni di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno”. convertito nella Legge 17 ottobre 2014 , n. 146 (clicca qui per scaricare il provvedimento) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.245 del 21-10-2014

In sintesi, per quanto rigurda la frode sportiva viene aumentata la reclusione fino a 9 anni. Ed è consentito inoltre l'uso di intercettazioni e legittimato l'arresto facoltativo in flagranza e le misure cautelari in carcere;

All'interno del provvedimento è stata stabilita una modifica modifica sostanziale all’apparato sanzionatorio della Legge n. 401/89, che ora recita: “1.Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio  a taluno dei partecipanti  ad  una competizione  sportiva  organizzata dalle  federazioni  riconosciute  dal  Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per  l’incremento  delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti  dallo  Stato  e dalle associazioni ad  essi  aderenti, al  fine  di  raggiungere  un risultato  diverso  da  quello  conseguente  al  corretto e  leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti  fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.(…..) 3 Se il risultato della competizione è influente  ai  fini  dello svolgimento  di  concorsi   pronostici   e   scommesse   regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi  1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000,00”

mentre in precedenza era così

"Art. 1 (Frode in competizioni sportive). - 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000".

L'obiettivo del legislatore è quello di emanare norme che inaspriscono l’apparato sanzionatorio nel caso in cui si vogliano alterare eventi connessi a manifestazioni sportive, così come si legge all'inizio del provvedimento: “ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni rende necessario adottare interventi urgenti finalizzati a rafforzare la prevenzione  di  tali  fatti e a inasprire il trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili” . 

Pertanto, prima, chiunque con la propria condotta poneva in essere una condotta atta ad alterare un risultato di un evento connesso a manifestazioni sportive ed ippiche, che era oggetto di scommesse, rischiava la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 2.582 ad euro 25.822. Ora con il nuovo apparato sanzionatorio la pena della reclusione è aumentata fino alla metà, e di quattro volte le multe, che arrivano a prevedere il tetto massimo di euro 100.000,00.