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LE DECISIONI

Vicenza, pioggia di squalifica e ammende dopo il match col Mantova

Vicenza, pioggia di squalifica e ammende dopo il match col Mantova - immagine 1
Le decisioni del Giudice Sportivo

Redazione ITASportPress

Pioggia di multe e di squalifiche per il Vicenza dopo l’ultima partita con il Mantova vinta 2-1 al Menti ieri sera. Questi i provvedimenti:

€ 1500 L.R. VICENZA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: - al 22° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco un bicchiere di plastica pieno di 60/176 liquido di colore giallo che cadeva a breve distanza dall’arbitro, senza conseguenze dannose a persone o cose; - al 21° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco, due bottigliette piene d'acqua e sette bicchieri pieni di liquido di colore giallo, senza conseguenze dannose a persone o cose;

B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi, ripetuti per quattro volte, nei confronti di Istituzioni calcistiche al 30° minuto del primo tempo ed al 18° minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (rapporto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2022

BASSO ANDREA (L.R. VICENZA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del Quarto Ufficiale di gara alzandosi dalla panchina, abbandonando l'area tecnica di svariati metri, dirigendosi verso il predetto e protestando nei suoi confronti per una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 NOVEMBRE 2022

BEDIN PAOLO (L.R. VICENZA) A) per avere al termine del primo tempo, durante l’intervallo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose; B) per essersi trattenuto durante tutto il secondo tempo nei pressi del tunnel di accesso agli spogliatoi nonostante non fosse autorizzato a permanere in tale zona, come disciplinata dalle Indicazioni Generali FIGC (“Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2022/2023 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) del 4 Luglio 2022, e nonostante fosse stato invitato a allontanarsi dalla stessa dei componenti della procura federale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV ufficiale, r. proc fed.).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

GEMIGNANI DIEGO (L.R. VICENZA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della squadra arbitrale, in quanto, in segno di protesta verso una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina aggiuntiva, protestava con ampi gesti e pronunciava parole irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

Vicenza

 

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