Si legge nel testo del documento firmato dal giudice ANDREA BALBA..."i creditori della società non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
- fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potrà essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di negoziazione assistita.
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