Ter Stegen: “L’Inter ha dimostrato che con un po’ di fortuna si può arrivare in finale di Champions”
Si legge nel testo del documento firmato dal giudice ANDREA BALBA..."i creditori della società non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
- fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potrà essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di negoziazione assistita.
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