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Serie D, Collegio di Garanzia dello Sport respinge tutti i ricorsi delle retrocesse

I ricorsi riguardanti la decisione di far retrocedere d’ufficio le ultime quattro in classifica di ogni girone di Serie D

Redazione ITASportPress

Sono stati respinti tutti i ricorsi presentati al CONI dalle Società di Serie D contro la conclusione dei vari gironi del campionato di quarta serie 2019/20. La decisione è stata presa dal Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini. I ricorsi sono stati presentati da alcuni club di Serie D retrocessi in Eccellenza i quali hanno diffidato la Lnd per far valere le loro ragioni, ritenendo sia mancato il criterio del merito sportivo

Le squadre che avevano presentato ricorso contro la conclusione del campionato erano Monterosi FC, SSD Jesina, ASD Grumentum, ASD Città di Anagni Calcio, SSD Visagio, Milano City, SSD Chieti, Avezzano Calcio, SSD Marsala, USC Palmese, Academy Ladispoli USD, AC Nardò, USD Fezzanese, USD Lavico Terme, ASD Pomezia, US Inveruno, US Agropoli, USD Fezzanese.

La questione sicuramente arriverà nelle aule del Tar e i 30 club retrocessi a tavolino minacciano un’azione giudiziaria.

LA RABBIA DEL NARDO'

L’amarezza del sodalizio neretino è tutto nelle parole dei legali di difesa, incaricati dall’AC Nardò Lucia Bianco e Carlo Mormando, che così hanno commentato la decisione: ” Nel pomeriggio di oggi, alle 18:32, la segreteria del Collegio di Garanzia del CONI ci ha comunicato il rigetto di tutti i ricorsi discussi nell’udienza odierna. Attendiamo di conoscere le motivazioni di questo provvedimento per per disporre il ricorso al TAR del Lazio, nella consapevolezza e con la fiducia che il Giudice Amministrativo non resterà certamente insensibile alle censure che abbiamo mosso in punto di diritto contro la violazione dell’ART 218, compiuta da Federazione e LND, nel momento in cui hanno stabilito di far retrocedere le ultime quattro società di ogni girone di Serie D senza prendere in considerazione soluzioni alternative in ossequio e nel rispetto di quello che è il precetto normativo che attribuiva questo potere di deroga alla Federazione”.