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CASO CATANIA, ecco cosa prevede il Codice di Giustizia sportiva (PDF)

Bufera sul Catania. Gli arresti di Antonino Pulvirenti, Pablo Cosentino e Daniele Delli Carri avranno delle gravi ripercussioni a livello sportivo. Il capo della Procura della Figc, Stefano Palazzi, ha aperto un procedimento sul caso Catania, che...

Redazione ITASportPress

Bufera sul Catania. Gli arresti di Antonino Pulvirenti, Pablo Cosentino e Daniele Delli Carri avranno delle gravi ripercussioni a livello sportivo. Il capo della Procura della Figc, Stefano Palazzi, ha aperto un procedimento sul caso Catania, che ha portato oggi all'arresto, tra gli altri, del presidente della società etnea Pulvirenti per la presunta compravendita di partite dello scorso campionato di Serie B. Palazzi ha chiesto alla Procura etnea gli atti dell'indagine.

Cosa prevede nel dettaglio il Codice di Giustizia sportiva? (clicca qui per scaricare il TITOLO II "SANZIONI")

Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;  

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;

e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;

f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;

i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; 

n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.

2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 17 del presente Codice