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Catania, sanzionato il club e l’ad Le Mura per inosservanza protocolli sanitari

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Piove sul bagnato in casa Catania con una multa da pagare

Redazione ITASportPress

Tegola sul Catania che è stato sanzionato per mancata osservanza dei protocolli sanitari. Mutato anche l'ad Le Mura e il responsabile sanitario. Questo il comunicato della Figc:

NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e

gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore Golfo Francesco Matteo al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Giosa Antonio al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto Piccolo Antonio al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Zanchi Andrea al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Manneh Kalifa al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore Borriello Francesco al test sierologico il giorno 30.03.21;

MARIO DOTTORE, Responsabile Sanitario tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore Golfo Francesco Matteo al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Giosa Antonio al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto Piccolo Antonio al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Zanchi Andrea al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Manneh Kalifa al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore Borriello Francesco al test sierologico il giorno 30.03.21;

CALCIO CATANIA S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario DOTTORE, e Nicola LE MURA in proprio e in qualità di legale

rappresentante, per conto della società CALCIO CATANIA S.P.A.;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.710,00

(millesettecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Nicola LE MURA, di € 1.710,00

(millesettecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Mario DOTTORE, e di € 2.275,00

(duemiladuecentosettantacinque/00) di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.P.A.

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