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Sentenza

Sambenedettese, il Tar respinge ricorso. C’è poco tempo per la D

Sambenedettese, il Tar respinge ricorso. C’è poco tempo per la D

Oggi scade il termine del bando emesso dal Comune di San Benedetto per le manifestazioni d’interesse inerenti alla consegna del titolo sportivo ad una nuova società in grado di poter disputare la serie D

Redazione ITASportPress

Anche per la Sambenedettese c'è il semaforo rosso del Tar del Lazio così come è già avvenuto per le altre squadre che si sono rivolte al tribunale per riavere l'ammissione al campionato di appartenenza. Nessuna sospensione cautelare del provvedimento con il quale il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni ha escluso la A.S. Sambenedettese dalla concessione della Licenza nazionale per l'iscrizione al campionato di Serie C per l'anno 2021/2022. L'ha deciso con ordinanza il Tar del Lazio. I giudici amministrativi, dopo una premessa tecnica, hanno ritenuto che "alla data del 28 giugno 2021 la societa' ricorrente non risulta ne' avere assolto al debito, ne' avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito, provenienti dall'ente creditore e dai quali possa evincersi una regolarizzazione della posizione contributiva"; e "la societa' che aspiri a partecipare ai Campionati, per quanto e' dato evincere dal Manuale delle Licenze nazionali, deve dare dimostrazione di avere una situazione economico finanziaria idonea a sostenere gli impegni economici connessi e risultare comunque priva di situazioni debitorie non sanate o comunque tali da creare incertezza sui futuri adempimenti". In piu', secondo il Tar "non pare possa trovare applicazione la proroga dei termini per il pagamento dei debiti contributivi, prevista dal decreto 'Sostegni Bis', al termine perentorio del 28 giugno 2021 previsto dall'ordinamento sportivo per gli adempimenti finalizzati all'ammissione al Campionato, previa verifica dei requisiti di equilibrio economico-finanziario delle societa', trattandosi di termine perentorio indispensabile per il regolare svolgimento del campionato e per garantire la par condicio delle societa' partecipanti al Campionato". Il fatto poi che "non puo' essere censurata in questa sede la previsione che stabilisce inderogabilmente al 28 giugno 2021 il termine per gli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali in quanto l'impugnativa viene proposta per la prima volta in questa sede, in violazione della pregiudiziale sportiva" nonche' che "non e' previsto che il rilascio di una fidejussione possa surrogare il mancato adempimento dei debiti contributivi, non essendovi alcuna previsione in tal senso per l'ottenimento della Licenza", ha portato i giudici a ritenere che "la decisione del Collegio di Garanzia appare conforme alla normativa di cui al Sistema delle Licenze Nazionali", l'atto impugnato, quindi, "risulta esaurientemente motivato in ordine a tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente in sede di procedimento giustiziale" e "gli argomenti espressi dal Collegio di Garanzia appaiono scevri dai vizi rilevabili in questa sede, risultando frutto di una adeguata istruttoria e non in contrasto con la normativa applicabile".

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