Serie C

Serie C, non omologata Pescara-Reggiana

Redazione ITASportPress

I provvedimenti del Giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

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GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

GARA DELFINO PESCARA / REGGIANA DEL 3.10.2021

Preannuncio di reclamo presentato dalla Società Delfino Pescara in relazione allo svolgimento della gara, il G.S. sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati.

GARA GROSSETO / CESENA DEL 3.10.2021

Questo Giudice sportivo,

letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori del Grosseto si sono recati sotto la curva Nord occupata dai loro tifosi, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:

1. al mutamento della condotta dei tifosi del Grosseto, come indicata dai Componenti la Procura, con il passaggio da un iniziale incitamento a forme di intimidazione;

2. alla specificazione ancora più puntuale delle frasi e dei comportamenti dei tifosi nell'occasione;

3. alla conseguente reazione dei Calciatori del Grosseto;

4. alla specifica individuazione di essi;

5. alla presenza di dirigenti del Grosseto sotto la curva in parola;

6. alla eventuale interlocuzione con lo SLO o altri Soggetti istituzionali.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

In merito al preavviso di reclamo inoltrato dal Pescara Calcio per la partita disputata domenica scorsa, la Società AC Reggiana è convinta della regolarità dello svolgimento della gara e della legittimità della vittoria ottenuta sul campo. Il club rende noto che attenderà le motivazioni del reclamo e le conseguenti decisioni del Giudice Sportivo, convinto a tutelare i propri interessi in tutte le sedi opportune.

ALTRI PROVVEDIMENTI -

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2,3 E 4 OTTOBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA

€ 4.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso del 2° tempo (al 16°, al 18°, al 22°, al 31° ed al 48°), all’interno del recinto di gioco, verso il portiere della squadra avversaria e vicino alla porta di gioco, sette bottigliette d’acqua semipiene e con il tappo senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S. considerato che non si sono verificate conseguenze, che la società di casa è intervenuta con il suo SLO per far cessare la condotta e valutate le complessive modalità dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.). 

€ 4.000,00 PESCARA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'ingresso in campo delle squadre, due petardi di enorme potenza all'interno del recinto di gioco, sulla pista, senza creare conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25 C.G.S., considerata l'assenza di conseguenze (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2.000,00 GROSSETO per avere una persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso all'interno dell'area spogliatoi e dell'area spogliatoi e pronunciato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un calciatore della stessa società Grosseto, venendo allontanato dai Dirigenti di quest'ultima. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il fattivo intervento dei Dirigenti della Società. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 2.000,00 LECCO per avere i suoi sostenitori per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:

1. Al 5' del primo tempo e Al 17'mo del secondo tempo nei confronti della squadra di casa e dei suoi tifosi;

2. dal 37' del secondo tempo sino a fine gara, nei confronti dell'arbitro, dell'Assistente arbitrale, dei componenti la Procura federale, del Commissario di campo e di Istituzioni calcistiche;

3. nel corso del secondo tempo e fino a fine gara nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Lecco giocava in trasferta (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 1.000,00 TARANTO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società Taranto giocava in trasferta (r.proc. fed.).

€ 1.000,00 JUVE STABIA per avere i suoi sostenitori, al minuto 35 del secondo tempo, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti dell’arbitro.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed. r.c.c.)

€ 1.000,00 VIRTUS FRANCAVILLA per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara ed al termine della stessa, mentre le squadre e la terna arbitrale erano ivi presenti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DEOMA DANIELE (LUCCHESE)

STEFANELLI STEFANO (PISTOIESE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO) per aver, al 12° del 1° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto dopo essere stato ammonito pronunciava frasi irriguardose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CAU ROBERTO (SEREGNO) per avere, al 7° del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro e ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale in quanto, dopo una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei confronti del primo e offensive nei confronti della terna arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, con particolare riferimento alle parole utilizzate (r. IV uff.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANEO BRUNO (TURRIS) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 18 del 1 tempo. Sanzione in applicazione dell’art 37 C.G.S. (r.proc. fed.).

AMMENDA EURO 1.000,00

BALDINI FRANCESCO (CATANIA) per avere, al termine del primo tempo, fornito verbalmente dagli spalti indicazioni ad alcuni suoi calciatori nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), valutate le modalità complessive dei fatti.

AMMONIZIONE (III INFR)

FONTANA GAETANO (IMOLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO)

BREVI OSCAR (GIANA ERMINIO)

SCAZZOLA CRISTIANO (PIACENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA MATELICA)

FILIPPI GI OMO (PALERMO)

AUTIERI GAETANO (PESCARA)

DAL CANTO ALESSANDRO (VITERBESE)

CAU ROBERTO (SEREGNO)