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Serie B, inchiesta su Spezia-Parma 0-2. C’è un sms sotto la lente di ingrandimento della Procura

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La Procura ha già sentito dirigenti e calciatori

Redazione ITASportPress

Una notizia scuote il mondo della Serie B e del calcio italiano. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, c’è un’inchiesta su Spezia-Parma, partita che è finita 0-2 e che ha dato il pass per la A alla squadra ducale e spedito ai playoff il Frosinone fermato dal Foggia in casa proprio nell'ultima giornata del torneo cadetto. Nei giorni scorsi, la procura della Federcalcio ha ascoltato due calciatori della squadra ligure, Filippo De Col e Alberto Masi (il primo regolarmente in campo nel match sotto inchiesta, il secondo in panchina), e due dirigenti, il team manager Leonar Pinto e l’amministratore delegato Luigi Micheli per fare luce su due sms «criptici» inviati da due giocatori del Parma, Fabio Ceravolo ed Emanuele Calaiò, ai loro colleghi quattro giorni prima dell’incontro valido per l’ultima giornata di B. Secondo quanto riporta la "Rosea", nei messaggi ci sarebbero stati riferimenti ambigui alla prestazione in difesa dello Spezia, quasi un invito a non metterci troppo cuore magari spingendo anche sulle differenti motivazioni di classifica, con i padroni di casa già fuori da qualsiasi discorso di playoff e il Parma invece in piena lotta per la promozione diretta in Serie A senza passare dagli spareggi. Una situazione che ha portato giocatori e società a mettere in preallarme gli ispettori della Procura. Che hanno potuto cominciare l’attività investigativa prima del match e fino all’inizio delle audizioni a Roma. In cui giocatori e società sono stati chiamati a testimoniare sul contenuto degli sms e su eventuali forme di pressione in vista della partita. Il fascicolo è gestito naturalmente con grande riservatezza e prudenza, siamo ancora all’inizio della fase istruttoria, si deve capire ancora lo spessore della vicenda, e se agli sms «criptici» la Procura ha potuto o potrà aggiungere qualche ulteriore elemento in direzione dell’ipotesi della partita combinata, anche nell’ipotesi che si sia trattato solo di un tentativo non andato a buon fine. L’articolo 7 del codice di giustizia sportiva della Figc definisce infatti così la categoria dell’illecito sportivo: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo».