ITA Sport Press
I migliori video scelti dal nostro canale

gazzanet

Ufficiale – Juventus, il Giudice Sportivo ha deciso: Curva Sud chiusa per un turno

La prossima gara interna di Serie A dei bianconeri si disputerà con il settore più caldo senza spettatori

Redazione ITASportPress

Non sono passati inosservati i cori discriminatori intonati nel corso di Juventus-Napoli dal settore denominato Curva Sud. Infatti, la prossima gara interna dei bianconeri si terrà con tal settore senza spettatori, in quanto il giudice sportivo ha deciso di chiudere per un turno la curva della Juve. I cori che si sono uditi, riporta il comunicato, sarebbero stati indirizzati al giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly e per questa ragione la Tribuna Sud 1° e 2° anello sarà chiusa. Oltre a ciò, alla società è stata comminata una multa di 10.000 euro. Ai partenopei, oltre alla squalifica di Mario Rui per una giornata, è stata comminata un'ammenda di 15.000 euro, a causa di un tifoso che nel corso del secondo tempo avrebbe lanciato un seggiolino del settore ospiti. Di seguito è riportato il comunicato ufficiale.

JUVENTUS - Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.

NAPOLI - Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell'Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all'arresto del responsabile.