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Caso Lanciano, la Procura del Coni ricorre contro la decisione della Corte federale d’Appello

Il procuratore generale dello sport, Enrico Cataldi, ha presentato ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la decisione pubblicata il 13 maggio scorso della Corte federale d'appello della Figc di ridurre da 5 a 2 punti la...

Redazione ITASportPress

Il procuratore generale dello sport, Enrico Cataldi, ha presentato ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la decisione pubblicata il 13 maggio scorso della Corte federale d'appello della Figc di ridurre da 5 a 2 punti la penalizzazione al Lanciano per violazioni Covisoc. Lo riporta l'ANSA.

Un atto che si incentra "su un errore di diritto" nel quale "è incorsa la Corte federale d'appello", si legge nel ricorso, che è stato presentato contro lo stesso Lanciano, oltre che Claude Alain Di Menno Bucchianico, amministratore unico e legale rappresentante della società abruzzese, Angelo Castrignanò, presidente del Collegio sindacale della società, nonché nei confronti della Figc.

La Procura generale dello sport presso il Coni chiede al Collegio di Garanzia, di disporre la riduzione fino alla metà dei termini previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 60 del Codice di Giustizia, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto di "riformare" la decisione relativa alla riduzione della penalizzazione del club a soli -2 punti in classifica, oltre che la riduzione dell'ammenda, della sanzione per soli due mesi di inibizione al Di Menno Bucchianico.

Per l'effetto, si chiede di "condannare definitivamente la Virtus Lanciano alla penalizzazione di 4 punti da scontarsi nella stagione sportiva in corso e all'ammenda di € 6.500,00, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia", oltre che "condannare definitivamente il sig. Di Menno Bucchianico alla sanzione di mesi cinque e quindici giorni di inibizione ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia".

Nell'esposto del procuratore Cataldi, viene evidenziato che, a prescindere dalla posizione di Di Menno Bucchianico, l'articolo 85 delle Norme organizzative interne federali della Figc, "pone a carico della società l'obbligo di depositare le varie certificazioni attestanti i diversi pagamenti a cui la stessa società è tenuta". Per questo, anche se il club adempisse a tali obblighi attraverso l'operato di un soggetto terzo, la responsabilità "permarrà in capo al legale rappresentante della società e a quest'ultima". In conclusione, per la Procura generale del Coni, "sussiste la responsabilità diretta della società".

La discussione e la relativa decisione presso il Collegio di Garanzia, dovrebbe arrivare non oltre il termine di 10 giorni da oggi.