- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di negoziazione assistita.
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