ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto e comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non
idoneo a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)".
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