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Ufficiale – Serie C, Rieti sconfitto a tavolino con la Reggina 3-0. E -1 in classifica

Redazione ITASportPress

Ecco i provvedimenti per quanto accaduto domenica in Lega Pro

Abbiamo raccontato nei minimi dettagli quanto accaduto a Rieti domenica pomeriggio: doveva giocarsi, a porte chiuse per l'assenza degli steward, la partita contro la Reggina, con in campo per i padroni di casa i ragazzi della Berretti, a causa dello sciopero della prima squadra. Evitata la farsa nel Girone C di Serie C, in quanto l'allenatore del Rieti, anche lui "promosso" per l'occasione dalle giovanili, non era in possesso del patentino. Così, le squadre si sono solamente allenate sul terreno del Manlio Scopigno, sapendo che sarebbe arrivato il 3-0 a tavolino per gli ospiti, primi in classifica, di mister Toscano. Oggi, la Lega Pro ha comunicato l'ufficialità: sconfitta per il Rieti (appunto 3-0) e anche un punto di penalizzazione in classifica per i laziali.

Ecco il comunicato per intero:

"Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Novembre 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito alla gara Rieti-Reggina (non disputata).

Il G.S. letti gli atti ufficiali

OSSERVA - che la gara in oggetto non si è disputata per decisione del direttore di gara il quale, dopo aver constatato che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti (signor Pezzotti Lorenzo) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di autorizzazione in deroga da parte della Lega, invitava la società Rieti a regolarizzare la propria distinta indicando un allenatore abilitato, - che trascorsi 45 minuti dall'orario di inizio di gara, a fronte della mancata regolarizzazione, l'arbitro non dava inizio alla gara

RILEVA - che appare comprovata la responsabilità della società Rieti che, con il suo comportamento omissivo, quale documentato dagli atti ufficiali, ha impedito la regolare effettuazione della gara; - che nella fattispecie, la società Rieti appare sanzionabile sia a norma del primo comma dell'art. 10 CGS, sia a norma del quarto comma del medesimo articolo, non essendosi la stessa presentata in campo (in condizioni idonee a disputare la gara) nei termini previsti dal regolamento

TANTO PREMESSO DELIBERA - di sanzionare la società RIETI con la perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3 - di infliggere alla medesima società l'ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.